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    Autocertificazione: utilizzo al di fuori delle cause tipiche

    sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 4852 del 29/12/2010

    Sul valore di autocertificazione di una dichiarazione circa l'esistenza in proprio favore di un finanziamento.

    Autocertificazione - Criteri e principi generali - Funzione - Atto infraprocedimentale - D.P.R. n. 445/2000 - Presupposti - Fattispecie

    L'istituto dell'autocertificazione (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione; l'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. Essa, inoltre, è stata introdotta non come mezzo ordinario di sostituzione della prova di fatti, ma soltanto per un numero chiuso di fatti espressamente elencati nell'invocato art. 46, D.P.R. n. 445/2000, tra i quali non rientra la documentazione dell'avvenuto finanziamento, documentazione che non può essere comprovata, avuto riguardo alla sua peculiarità, neppure ai sensi dell'art. 46 del detto D.P.R.. Nella fattispecie, la dichiarazione alla quale si vorrebbe dare una connotazione di autocertificazione non è ricompresa in nessuna tra quelle di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, in quanto l'erogazione di un finanziamento e la sua effettiva disponibilità in favore di un beneficiato implicano l'esistenza di una procedura di natura contabile tipicizzata da norme primarie e secondarie, e, pertanto va comprovata in base a certificazione dalla quale risultino i capitoli di bilancio in cui è stata inscritta la somma ed il suo ammontare.

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    N. 4852/2010 Reg. Sent.
    N. 2600 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2009, proposto dalla Soc. Cooperativa Edilizia A R.L. "S.", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero De Luca, con domicilio eletto presso Giampiero De Luca in Catania, p.zza Trento,2;
    contro
    l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
    il Comune di Acireale, non costituitosi in giudizio;
    nei confronti di
    F. Srl, in persona del legale rappresentnate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;
    G. R., non costituitosi in giudizio;
    per l'annullamento
    - del parere n. 18 del 22.6.2009 con cui l'U.O. n. 5.1/Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente che ha denegato l'approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di n. 10 alloggi proposto dalla coop. S. ai sensi dell'art. 25 della L.r. 22/96;
    - della nota prot. n. 48480 del 24.6.2009, pervenuta il 9.7.2009, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha condiviso e notificato il parere n. 18 del 22.6.09 dell''U.O. n. 5.1./Servizio 5;
    - se del caso del preavviso di diniego, contenuto nel parere n. 9 del 21.4.2009 2009 con cui l'U.O. n. 5.1./Servizio 5 comunicato con nota D.G. prot. n. 31343 del 22.4.2009, in ordine al quale la ricorrente ha svolto intervento partecipativo del 13.5.2009;
    - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di F. Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    1) La Cooperativa Edilizia S. a.r.l. presentava Comune di Acireale istanza di assegnazione di un'area per la realizzazione di un programma costruttivo.
    2) Con delibera n. 35/1998 il Commissario straordinario presso il Comune di Acireale, localizzava l'area da assegnare alla cooperativa nella frazione di SC. in zona "C3A" - lotto 5.( particelle 1221 e 1505 di proprietà della F., nonché sulle particelle 1505, 1555 e 1557.)
    Con delibera n. 47 del 27/01/2000 lo stesso Commissario approvava il programma costruttivo della cooperativa presentato ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della L.r. 22/96.
    3) Successivamente, il nuovo P.R.G. ridimensionava lievemente l'area del piano di zona prevista nello schema di massima approvato con la cit. delib. n. 35/78, sicché la coop. istante adeguava il programma costruttivo alla nuova previsione.
    Nelle more dell'espletamento della procedura per la realizzazione del programma costruttivo dei predetti dieci alloggi la Soprintendenza dei BB.CC.AA di Catania revocava due nulla osta, rilasciati sul piano costruttivo della cooperativa nel 2000-2005, interrompendo così la realizzazione del programma. Il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla Cooperativa con ricorso a questo TAR n. 1590/06 che, con sentenza n. 1462/07 del 21.09.2007 lo accoglieva e per l'effetto annullava il provvedimento soprintendentizio di revoca dei nullaosta.
    La sentenza appellata dalla F. s.r.l., veniva confermata con sentenza n. 748 del 28.8.2009 dal C.G.A.
    4) Sullo stesso insediamento si instaurava una ulteriore vertenza relativa ad un procedimento di tutela etnoantropologica scaturito da un esposto della F.. s.r.l. odierna controinteressata, e proprietaria di un terreno ubicato nel territorio del Comune di Acireale - Borgo di SC. - sulla via ...omissis... per Riposto.
    5) Il Consiglio Regionale delle Belle Arti, investito della questione, disattendeva, con parere del 18.7.2006, la proposta di vincolo del complesso rurale della F. s.r.l. e proponeva un vincolo diretto limitatamente ad una "torre piezometrica" e ad un tratto di "saja" (per dimostrarne il funzionamento), con una fascia di rispetto di tre metri, ricadenti entrambi nelle aree a confine tra i fondi della ricorrente e della F. s.r.l., senza interferire sulle aree di sedime ove è prevista la realizzazione degli edifici del progettato programma costruttivo della ricorrente.
    Tale parere veniva fatto proprio dal Dirigente del competente servizio dell'Assessorato BB.CC. che con decreto n. 8614 del 13.12.2007 imponeva i predetti vincoli.
    6) La cooperativa S. impugnava tale provvedimento con ricorso iscritto al n. 924/2008 di questo TAR, Sez. 1^; anche F. s.r.l., proponeva ricorso (iscritto al n. 791/08, 3^ sez.) ma per motivi opposti, e cioè chiedendo un ampliamento della tutela etnoantropologica a tutto il lotto della cooperativa.. Entrambi i ricorsi sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 3834/2010 della 1^ sezione di questo TAR che ha rigettato il ricorso 791/2008 proposto da F. s.r.l.ed ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale il ricorso 924/2008 proposto dalla Coop. S., anche tenendo conto del fatto che, pochi giorni dopo la presentazione del ricorso, la cooperativa stessa ha rimodulato il proprio progetto edilizio (sopprimendo due posti auto), ed ha conseguentemente ottenuto un nuovo parere favorevole dalla Soprintendenza (prot. 3801/08) depositato in giudizio.
    7) L'amministrazione comunale, nel frattempo, con nota del 4 dicembre 2001 del Settore Lavori Pubblici, ha mosso rilievi critici sulla localizzazione delle opere di urbanizzazione e connessi alla classificazione dell'area come Z4 - area a scadente risposta con grado di pericolosità sismica alto e, con nota del 23 maggio 2003, ha comunicato alla Cooperativa tali rilievi.
    8) La Cooperativa S. pertanto, l'8 marzo 2004 ha ripresentato il programma costruttivo allo scopo di adeguarlo ai rilievi avanzati dal Settore Lavori Pubblici, ma il Settore Urbanistica dal canto suo, con nota del 24 agosto 2004, ha mosso ulteriori rilievi critici al programma costruttivo, invitando la Cooperativa ad apportare ulteriori essenziali modifiche progettuali.
    9) L'amministrazione regionale infine, con parere del 22 giugno 2009, ha ritenuto non meritevole di approvazione il programma costruttivo presentato dalla Cooperativa S., confermando in parte il parere n. 9 del 2 1/4/2009 del Servizio 5 dell'Assessorato T.A., Dipartimento Urbanistica; evidenziando testualmente che:
    a) "Non è stata prodotta la documentazione relativa al finanziamento degli alloggi requisito indispensabile per l'approvazione di programmi costruttivi ex art. 25 della LR. 22/96;
    b) "Gli abitanti insediabili vanno computati attribuendo il parametro di 80 mc cadauno e quindi con riferimento alla volumetria prevista di mc 5730. risultano pari a 71 abitanti (in ci).
    c) "il programma costruttivo di che trattasi prevede quali aree per attrezzature e servizi pubblici complessivi mq 450,00 pari ad una dotazione di mq/ab 6.33. Per come si legge nella Relazione tecnica aggiuntiva (in ordine al dimensionamento degli standards urbanistici) si prevede la monetizzazione delle restanti aree per le urbanizzazioni secondarie.
    d) "Quanto sopra contrasta con quanto indicato nella circolare A.R. TA. n. 2/DRU deI 6/7/1 994 che prescrive che, nel caso in cui i vincoli preordinati all‘espropriazione degli strumenti urbanistici generali fossero decaduti, l'approvazione dei piani attuativi è subordinata al reperimento delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in misura di 18 mq/ab, all'interno dell'area interessata dallo stesso, a meno che le opere di urbanizzazione previste al di fuori del perimetro del piano attuavi ed al servizio dello stesso risultano già realizzate.
    e) "Per quanto sopra le previste aree per attrezzature e servizi pubblici sono di gran lunga sottodimensionate né è possibile la loro monetizzazione.
    f) "Al riguardo risulta assolutamente inopportuno il riferimento, contenuto nella medesima relazione, all'approvazione da parte di questo D.R. CL di un programma costruttivo nel Comune di Melilli in cui é prevista la monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, in quanto, in quel caso, é stato adeguatamente dimostrato e documentato la sussistenza delle stesse a servizio dell'insediamento.
    g) "Si rileva inoltre che l'area destinata a parcheggio pubblico in gran parte coincide con l'unica viabilità di accesso all'insediamento. Al riguardo si rammenta che I ‘art. 3 del D.L n. 1444/68 precisa che la dotazione minima inderogabile è di 18 mq/ab con esclusione degli spazi destinati alle sedi vicine.
    10) L'Assessorato T.A. ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le osservazioni formulate dalla Cooperativa S. al predetto parere del Settore Urbanistica.
    11) Con il ricorso in epigrafe, notificato il 27/10/2009, la Cooperativa S. deduce i seguenti motivi di gravame:
    A) IN ORDINE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO:
    Violazione dell'art. 18 della L. 241/90 e degli art. 43 e 46 del D.P.R. 445/00 e del principio di non aggravamento del procedimento; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento della realtà, istruttoria e motivazione carenti ed errate.
    1/a)Nelle osservazioni al preavviso di diniego la ricorrente aveva già evidenziato che "il finanziamento è attivo poiché, come questo stesso servizio evidenzia tra i , già impiegato per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 10 alloggi. La relativa attestazione, ove occorra, sarà trasmessa non appena rilasciata dal competente Assessorato Reg.le alla Cooperazione".
    1/b) Il possesso del finanziamento, già dichiarato avrebbe valore di autocertificazione in sede progettuale, è stato quindi ribadito in sede di osservazioni dal legale rappresentante della cooperativa e ciò sarebbe stato sufficiente a ritenerlo provato ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 della L. 241/90 e 46 del D.P.R. 445/00.
    1/c) Ma in via ulteriore e collaborativa, trattandosi di certificazione non rilasciabile a vista, la cooperativa comunicava che l'avrebbe trasmessa non appena rilasciata dall'Assessorato reg.le alla Cooperazione che aveva concesso il finanziamento (il che non sarebbe potuto avvenire entro i 10 gg. concessi per osservazioni).
    1/d) Con tale specificazione la cooperativa avrebbe fornito anche "gli elementi necessari per la ricerca" del documento che l'amministrazione procedente può richiedere agli interessati ai sensi dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della L. 241/90.
    1/e) Ciò faceva, sebbene sarebbe obbligo del D.R.U. - che dubitava dell'autocertificazione rilasciata in progetto e ribadita con le osservazioni - acquisire d'ufficio la certificazione presso l'Assessorato alla Cooperazione, come prescrivono l'art. 18, commi 2 e 3, della L. 241/90 e l'art. 43 del D.P.R. 445/00.
    1/f) Pertanto, il dirigente del V^ servizio del D.R.U. avrebbe illegittimamente ritenuto non provato/documentato il requisito del finanzia-mento, avendo, con carenza di motivazione e d'istruttoria, non ap-prezzato l'autocertificazione contenuta nell'istanza progettuale ex art. 46 del D.P.R. 445/00, ribadita nelle osservazioni a riscontro del preavviso di diniego, e non avendo compiuto i diretti accertamenti d'ufficio presso la competente amministrazione (indicata dalla parte).
    1/g)Sotto altro profilo, il provvedimento di diniego sarebbe carente d'istruttoria e di motivazione nella misura in cui non ha ritenuto comprovato il requisito de quo alla stregua di quanto comunicato dal dirigente del settore urbanistica del Comune di Acireale con nota prot. urb. 5098 del 28/5/2009, che il dirigente regionale pur richiama nel preambolo del parere di diniego. Con detta nota il dirigente comunale affermava, come fatto a sua conoscenza, che "la cooperativa edilizia è destinataria di una promessa di finanziamento pubblico con fondi della L.r. 79/75 per la realizzazione di 20 alloggi nel Comune di Acireale",precisando che l'intervento costruttivo della cooperativa era stato scisso in due distinti programmi costruttivi di cui il primo localizzato in Acireale centro è stato già realizzato, con concessione del relativo finanziamento, e che per il restante intervento il mantenimento del residuo finanziamento era stato richiesto dalla cooperativa con istanza che allegava (e non si sarebbe limitato "a riferire di una istanza", come sostiene il dirigente regionale).
    Pertanto il dirigente regionale avrebbe avuto un ulteriore qualificato elemento per ritenere attivo il finanziamento, atteso che il finanziamento, una volta attivato ed usufruito parzialmente per la realizzazione di una tranche del complessivo intervento costruttivo finanziato, sarebbe mantenuto, per la residua parte, sulla base di una dichiarazione della parte interessata che, nella specie, la ricorrente aveva fatto, mentre solo i finanziamenti mai attivati nei termini di legge decadono;
    Il dirigente Regionale, invece di richiedere direttamente, all'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, branca della stessa Amm.ne regionale, l'attestazione del possesso del requisito in capo alla ricorrente - cosi come imporrebbero i citati art. 18 e 43 - ha esaminato un decreto dell'Ass.to alla Cooperazione del 19/12/2008, pubblicato nella g.u.r.s. del 5/12/2008 e ha desunto l'assenza del requisito in capo alla ricorrente, dal suo mancato inserimento nell'elenco dei soggetti finanziati o ammessi allo stesso allegato. Ciò sarebbe stato ritenuto sulla base di una errata istruttoria, compiuta su un decreto ed un elenco non pertinenti, ignorando che il predetto elenco, come si evince dall'epigrafe del decreto, concernerebbe i soggetti che hanno partecipato al pubblico concorso, indetto con vari decreti del 2005-2006 per la formazione di un programma di utilizzazione dei fondi disponibili per le finalità della L.r. n. 79/75 al bando e non i soggetti, come la ricorrente, che hanno partecipato a bandi ben anteriori e sono stati inseriti nei relativi decreti. Avendo già attivato il finanziamento per un primo programma costruttivo, la ricorrente non avrebbe dovuto e potuto più essere inserita in alcun elenco.
    Tutto quanto precede troverebbe conferma nella certificazione rilasciata dall'Assessorato alla Cooperazione alla ricorrente con nota 29.7.2009 prot. 5129, di cui il dirigente regionale del D.R.U. non avrebbe atteso la trasmissione da parte della cooperativa.
    1/h) Con detta nota avente ad oggetto "Acireale - cooperativa edilizia S. - Costruzione n° 10/20 alloggi sociali - L.R. 79/75 " il dirigente del servizio insediamenti abitativi così si esprime: "Con riferimento alla richiesta avanzata in data 24/06/2009 si comunica che codesto sodalizio può attingere ai finanziamenti previsti dalla L.r. 79/75 per la realizzazione dei restanti n. 10 alloggi sociali".
    B) IN ORDINE AL COMPUTO DEGLI ABITANTI:
    2) Eccesso potere per carenza di motivazione. violazione dell'art. 32 del regolamento edilizio comunale.
    C) IN ORDINE AGLI STANDARDS URBANISTICI
    3) carenza di motivazione e violazione dell'art. 11 bis della l.r. 10/91. eccesso di potere per erroneità dei pre-supposti ed istruttoria carente sugli atti d'ufficio. falsa applicazione dell'art. 3 del d.i. n. 1444/68 e violazione delle circolari applicative.
    12) Per avversare il ricorso si sono costituiti l'Assessorato intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza e la Società F. s.r.l. che, preliminarmente,ha chiesto la riunione del ricorso in epigrafe con quello proposto dalla da essa Società pendente innanzi a questa sezione contrassegnato con il numero di ruolo 3297/2008, attesa la stretta connessione soggettiva ed oggettiva vertendo detti ricorsi rispettivamente sulla legittimità del diniego regionale di approvazione del programma costruttivo e sulla legittimità dei provvedimenti presupposti ed antecedenti a tale diniego.
    13) La Cooperativa S. con memoria depositata in data 25/10/2010, ha dichiarato di opporsi alla domanda di riunione avanzata dalla F.. s.r.l. ed ha insistito nella domanda di annullamento degli atti impugnati. per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del 22 maggio 2008 con il quale il Servizio per i Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ha rilasciato il nulla osta al programma costruttivo presentato dalla Cooperativa Edilizia S.; nonché di ogni altro
    14) Alla pubblica udienza del 10/11/ 2010 il ricorso è passato in decisione.
    DIRITTO
    1) Preliminarmente va rigettata l'istanza di riunione dei ricorsi avanzata dalla F. s.r.l avuto riguardo all'autonomia del presente giudizio rispetto all'oggetto dell'altro ricorso n. 3297/2008 ed al fatto che nelle more del giudizio entrambi i ricorsi sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 3834/2010 della 1^ Sezione di questo TAR che ha rigettato il ricorso 791/2008 proposto da F. s.r.l.ed ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale il ricorso 924/2008 proposto dalla Coop. S., anche tenendo conto del fatto che, pochi giorni dopo la presentazione del ricorso, la cooperativa stessa ha rimodulato il proprio progetto edilizio (sopprimendo due posti auto), ed ha conseguentemente ottenuto un nuovo parere favorevole dalla Soprintendenza (prot. 3801/08) depositato in giudizio.
    2) Nel merito, il provvedimento impugnato resiste alle doglianze formulate con il dedotto primo motivo di gravame.
    Non può condividersi anzitutto il postulato in base al quale la dichiarazione da parte del legale rappresentante della Cooperativa edilizia dell'esistenza del finanziamento avrebbe valore di autocertificazione e ciò sarebbe stato sufficiente a ritenerlo provato ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 della L. 241/90 e 46 del D.P.R. 445/00.
    Invero, l'istituto dell'autocertificazione (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione; l'autocertificazione infatti non costituisce certezze pubbliche, ma solo attenua, e precariamente, all'interno del singolo procedimento, l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici.
    Essa, inoltre, è stata introdotta non come mezzo ordinario di sostituzione del prova di fatti, ma soltanto per un numero chiuso di fatti espressamente elencati nell'invocato art.46 del DPR n. 445/2000, tra i quali non rientra la documentazione dell'avvenuto finanziamento, documentazione che non può essere comprovata, avuto riguardo alla sua peculiarità, neppure ai sensi dell'art. 46 del detto DPR.
    La dichiarazione alla quale si vorrebbe nella specie dare una connotazione di autocertificazione non è ricompresa in nessuna tra quelle di cui agli artt. 46 e47 del DPR n. 445, in quanto l'erogazione di un finanziamento e la sua effettiva disponibilità in favore di un beneficiato implicano l'esistenza di un procedura di natura contabile tipicizzata da norme primarie e secondarie, e, pertanto va comprovata in base a certificazione dalla quale risultino i capitoli di bilancio in cui è stata inscritta la somma ed il suo ammontare.
    Né possono condividersi le doglianze formulate ai punti 3,4,5, del dedotto primo motivo di gravame, che postulano un presunto onere a carico dell'Amministrazione (in base alle indicazione fornite dalla ricorrente cooperativa che avrebbe fornito anche "gli elementi necessari per la ricerca") di richiedere direttamente, all'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, branca della stessa Amm.ne regionale, l'attestazione del possesso del requisito in capo alla ricorrente.
    In realtà, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha deliberato tenendo conto di quanto emergeva dai dati disponibili forniti dalla stessa ricorrente e sufficienti a pervenire ad una completa conoscenza dei fatti.
    Quanto alla documentazione integrativa allegata in data 6/11/2009, costituita dalla nota del 29/7/2009 n. 5129 dell'Assessorato Cooperazione Commercio, Servizio 4, Insediamenti Abitativi - Unità operativa 1 - essa non può ritenersi sufficiente a comprovare la sussistenza e l'esistenza di una reale copertura finanziaria richiesta dalla norma. Infatti, l'Assessorato, con detta nota, afferma semplicemente che la Cooperativa odierna ricorrente può attingere ai finanziamenti previsti per i restanti dieci alloggi, senza tuttavia indicare in concreto l'esistenza e la consistenza di un finanziamento in atto.
    Infondate si appalesano le doglianze formulate con il terzo motivo di gravame afferenti la carenza di motivazione e violazione dell'art. 11 bis della l.r. 10/91; eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed istruttoria carente sugli atti d'ufficio; falsa applicazione dell'art. 3 del Decr. Inteministeriale n. 1444/68 e violazione delle circolari applicative.
    Invero, l'amministrazione comunale, con nota del 12 maggio 2009 numero 4500 del Dirigente del Settore Urbanistica, ha chiesto all'amministrazione regionale di soprassedere rispetto alla conclusione del procedimento, al fine di attendere, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi, il "censimento...sul territorio comunale e sulle frazioni ai fini della sussistenza degli standards urbanistici...".
    La medesima amministrazione, quindi, il 28 maggio 2009, ha trasmesso all'amministrazione regionale una determina dirigenziale datata 26 maggio 2009, mediante la quale ha inteso formalizzare "... che le attrezzature secondarie esistenti nel Comune di Acireale in relazione alla popolazione residente ... sono in misura maggiore di quella dettata dagli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 ed inoltre, con riferimento sempre alla popolazione residente al 31/12/2008, alla data odierna esiste una eccedenza di aree pari a mq 303.121.".
    L'amministrazione comunale, in tal modo, non ha proceduto alla revoca degli atti di approvazione del programma costruttivo allo scopo di modificarne il progetto nel rispetto degli standards minimi inderogabili previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 1444/68, reperendo all'interno del programma le aree sufficienti a realizzare attrezzature e servizi in misura pari a 18 metri quadri, ma ha inteso sanare tale carenza rilevando una eccedenza sul territorio comunale di aree destinate ad attrezzature secondarie.
    Però, nel comparto ove ricade il programma costruttivo, il PRG non prevede in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, né l'amministrazione comunale dispone di superfici idonee a garantirne la realizzazione.
    Nel caso di specie l'amministrazione si è limitata ad effettuare una ricognizione delle aree destinate ad attrezzature secondarie, rilevando sull'intero territorio comunale una presunta eccedenza di aree, senza specificare se le presunte aree in eccedenza sorgano o meno nel comparto ove ricade il programma costruttivo; nonché di specificare se sulle presunte aree in eccedenza, siano stati o meno avviati i procedimenti espropriativi per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.
    Pertanto, legittimamente l'amministrazione regionale ha ritenuto, con il provvedimento impugnato, che il computo delle aree in eccedenza "... andava effettuato, per come preannunziato nella nota prot. n. 4500 del 12/5/2009 ... separatamente per le varie frazioni in relazione ai raggi di influenza delle varie attrezzature...".
    Né detta conclusione può essere inficiata dall'asserzione della ricorrente, secondo cui detta rilevata insufficienza di aree a verde sarebbe smentita dalle complessive documentate deduzioni svolte col terzo motivo di ricorso, da cui si evincerebbe, a contrario, un surplus di dette aree, tenuto conto di quelle aggiuntive che la ccop. Casaliba ha realizzato per l'intero comparto di e.r.p. e segnatamente anche per il realizzando programma costruttivo di 10 alloggi della ricorrente, espressamente richiamato nella relazione integrativa facente parte integrante della deliberazione n. 39/2000 (doc. 20 documentazione allegata agli atti della ricorrente); surplus riconducibile all'impegno, assunto con convenzione intercorsa tra la Cooperativa C. e la ricorrente, in forza della quale la Cooperativa C. si sarebbe impegnata a realizzare in più per il comparto 415 m.q. di verde attrezzato a 356 m.q. per posteggi.
    Detta affermazione, invero, non risulta corroborata da alcuna prova diretta se non da un inciso riportato nella relazione tecnica integrativa relativa alla verifica dei parametri urbanistici dell'intervento insediativo proposto dalle Cooperative "R." e" C." in cui i tecnici (ingegneri CA. e RA.) affermano che " vi è da considerare che la superficie di aree da cedere prevista consente l'insediamento di altri 10 alloggi relativi ad altro programma costruttivo presentato nella medesima area", ma non viene indicato specificatamente quale sia detto programma, né è stata depositata in atti copia della convenzione invocata dalla ricorrente.
    La fondatezza di uno dei motivi sui quali si fonda il provvedimento di diniego avversato comporta il rigetto del ricorso; ed infatti, parte ricorrente non ha interesse a vedere esaminate le ulteriori censure che, ove anche fondate, non potrebbero portare all'annullamento dell'atto impugnato (in disparte la insindacabilità del complessivo giudizio di merito espresso dall'Amministrazione regionale circa la inopportunità della realizzazione dell'interevento di che trattasi in relazione al contesto urbanistico ed ambientale dato).
    Attesa la complessità della fattispecie ed al complesso delle precedenti vertenze giurisdizionali e procedimentali, si ritiene che sussistano validi motivi per compensare le spese tra le parti.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
    IL PRESIDENTE
    Calogero Ferlisi
    L'ESTENSORE
    Giovanni Milana
    IL CONSIGLIERE
    Gabriella Guzzardi
    Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2010
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    ^Risali
 
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